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C. 20/06/1896Art. 112 Dovranno i municipi provvedere pure al modo di allontanamento giornaliero dalle case dei rifiuti domestici e delle spazzature, così da evitare ogni anche temporaneo accumulo in esse o spargimento per le vie nel trasporto. Art. 113 Sarà vietato di tenere depositi, sulle strade e presso gli edifici abitabili, di rifiuti, di immondizie, di materie putrefattibili, di prodotti chimici e di oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni e tali da viziare l'aria respirabile. TITOLO VII Dell'igiene dell'abitato rurale 1. Della vigilanza sulla costruzione e abitabilita' delle case rurali Art. 114 Per la costruzione di una casa rurale sarà richiesta l'approvazione dell'autorità comunale, presentando una pianta schematica della casa con le indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione. Art. 115 Le case rurali che siano riconosciute, dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, pericolose dal punto di vista igienico e sanitario, dovranno essere migliorate secondo le prescrizioni della commissione edilizia comunale. Art. 116 Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere possibilmente collocata sopra un terreno bene asciutto e con falda acquea profonda. Ove sia possibile una tale condizione dovrà essere il sottosuolo della casa munito di buon drenaggio. Art. 117 Il piano di costruzione delle case sarà elevato di almeno m 0,50 sul piano circostante di campagna, e di 1 m almeno sul più alto livello a cui possano raggiungere i corsi di acqua che si trovano nelle adiacenze della casa. I cortili, aie, orti e giardini annessi alla casa rurale dovranno essere sempre provveduti di sufficiente scolo, così che non si verifichino mai impaludamenti. Art. 118 In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei locali destinati all'abi tazione e quello delle stalle dovrà essere posto più in alto del livello massimo delle acque del sottosuolo e nei luoghi sottoposti alle inondazioni dovrà possibilmente superare di almeno m 1 il livello delle massime piene conosciute. Art. 119 Non sarà permesso di addossare muri di abitazioni rurali a monti, colline e terrapieni; ma dovranno tenersene discosti almeno 3 m per agevolare la ventilazione attorno ad essi, costruendo, se occorra, adatte intercapedini munite di muri di sostegno e di cunette di scolo delle acque filtranti. Art. 120 Il pavimento e le fondazioni di tutti i locali destinati alla abitazione e alle stalle, dovranno essere protetti dall'umidità del suolo con materiali idrofughi ed altri mezzi opportuni. Art. 121 I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno essere costruiti con materiali non idroscopici, e sarà escluso per il rinterro dei pavimenti qualunque materiale sudicio o inquinato. Sarà provveduto al regolare allontanamento delle acque meteoriche delle circostanze della casa. Art. 122 L'altezza delle camere d'abitazione non dovrà essere inferiore a m 2,50 e la cubatura delle camere da letto dovrà essere calcolata sulla base di almeno mc 15 per persona di età superiore ai 10 anni e di almeno mc 8 per i ragazzi fino ai 10 anni. Art. 123 Tutti gli ambienti destinati all'abitazione dovranno avere finestre che si aprano all'aria libera. Per ogni camera la superficie illuminante delle finestre dovrà ragguagliare in complesso 1/1° della superficie del pavimento: se vi sia un'unica finestra in una stanza abitabile, questa non dovrà avere una superficie minore di mq 1,50. Art. 124 Nelle stanze d'abitazione situate immediatamente sotto il tetto, vi sarà un controsoffitto. Art. 125 Ogni focolare dovrà avere un'apposita canna per il fumo potratta di almeno m 1 fino al di sopra del tetto e terminata con fumaiolo. Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre operazioni domestiche od agricole dovranno essere muniti di apposita cappa. 2. Dei particolari e degli annessi delle case rurali Art. 126 Ogni abitazione per una famiglia sarà provveduta di acquaio e di latrina. Questa avrà pavimento impermeabile; sarà provvista di una finestra aprentesi all'aria libera e di ampiezza sufficiente per ottenere una buona ventilazione; immetterà direttamente nella cucina o in una camera di abitazione. Art. 127 Per raccogliere le materie fecali, l'uso della terra secca e della torba o i bottini mobili saranno da preferirsi ai pozzi neri. Le canne di scarico delle latrine dovranno essere di materiale impermeabile. Art. 128 Le acque domestiche verranno condotte con tubi ben connessi ed impermeabili al letamaio o al pozzo nero, od in apposito serbatoio chiuso e, possibilmente, colla interposizione di un sifone intercettore. Art. 129 I pozzi neri e i bottini mobili debbono costruirsi a norma degli artt. 104, 105, 106 delle presenti istruzioni. Art. 130 Quando non sia possibile approvvigionare la casa di buona acqua potabile di sorgente, o che questa sia troppo lontana per poter essere utilizzata si ricorrerà secondo i casi, allo scavo di pozzi ed alla costruzione di cisterne a norma degli articoli da 85 a 91 inclusivi delle presenti istruzioni. Art. 131 Le stalle, ovili, porcili, pollai, saranno possibilmente, tenuti distanti dalla casa di abitazione. Quando facciano colla casa un sol corpo non saranno posti in comunicazione diretta con essa, ma separati dal resto della casa con muri divisori e soffitti resi impermeabili. Per quanto è possibile non verranno uti lizzati come ambienti di dimora permanente i locali sovrapposti od altrimenti situati a contatto immediato colle dette stalle, ovili, porcili, pollai. Art. 132 Le stalle saranno ampie opportunamente ventilate ed illuminate. E' raccomandabile abbiano una cubatura di almeno mc 30 per capo di bestiame grosso e la metà per il bestiame minuto. Il pavimento della stalla sarà lastricato in lastre di pietra ben connesse o fatto di asfalto, cemento o di altro materiale impermeabile, ed avrà gli scoli necessari. Le orine verranno raccolte in apposito pozzetto o saranno dirette al letamaio mediante condotti a fondo concavo e impermeabili. I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni costruttive e di distanza indicate per i pozzi neri. Art. 133 Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie, nelle stalle, dovranno essere fatte in modo da poter essere facilmente pulite, e, in caso di bisogno, completamente disinfettate. Art. 134 Gli abbeveratoi saranno costruiti a diversi scomparti, per evitare l'uso contemporaneo di una stessa vasca di acqua per più animali, e con materiale di facile e perfetta lavatura. Art. 135 Il letame dovrà essere raccolto a mucchi o in fosse. I mucchi dovranno posare su piattaforme ed aie impermeabili e costruite in modo che i liquidi provenienti dal letame stesso non s'infiltrino nel terreno circostante. Le fosse per il letame avranno il fondo e le pareti impermeabili, saranno costruite in buona muratura e verranno intonacate nell'interno con cemento idraulico. I mucchi di letame e le fosse dovranno distare non meno di m 20 da qualunque abitazione, dai pozzi, acquedotti e serbatoi d'acqua potabile. Art. 136 I muri divisori, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiano operazioni o manipolazioni agricole, dalle quali può venire alterazione dell'aria delle abitazioni (p. es. le tinaie), quando questi locali formano corpo con es- se, saranno impermeabili. TITOLO VIII Permesso di abitabilita delle case di nuova costruzione e dichiarazione di inabitabilita per quelle pericolose nei riguardi igienici e sanitari Art. 137 Nessun edifizio destinato ad abitazione di nuova costruzione, oppure modificato o riparato con nuove murature, potrà essere integralmente o parzialmente abitato, se non sia stato dichiarato in tutto o in parte abitabile dalla autorità sanitaria comunale. Art. 138 L'abitabilità di un edificio di nuova costruzione non potrà essere concessa in alcun caso se non un anno dopo il giorno in cui si facciano risultare, da apposita visita di un delegato tecnico-municipale, ultimate le parti integranti della fabbrica (muri grezzi, tetto, scale, volte delle cantine e dei locali abitabili). Compiuto tale periodo di tempo, durante il quale le opere di finimento dell'edificio potranno essere continuate, le condizioni di un perfetto asciugamento della casa dovranno essere riconosciute dalla commissione edilizia di cui all'art. 38 delle presenti istruzioni. Sul parere favorevole di tale commissione sarà concessa dal sindaco l'abitabilità. Non risultando sufficiente il prosciugamento dell'edificio, la visita sarà ripetuta dopo non meno di tre mesi. Art. 139 Il sindaco farà eseguire regolari ispezioni dal personale tecnico sanitario, di cui dispone, alle case abitate, per riconoscere se rispondano alle prescrizioni della legge sull'igiene e sanità pubblica, del regolamento per l'applicazione della medesima e del regolamento edilizio-igienico comunale, emanato a norma delle presenti istruzioni. Tali visite dovranno essere fatte eseguire d'urgenza sempre che in una casa di abitazione si verifichino malattie infettive. Art. 140 Ogni volta l'ufficiale sanitario comunale o il medico provinciale riconoscano che le condizioni di un'abitazione non sono in armonia col le disposizioni sanitarie vigenti, per modo che vi sia pericolo per chi l'abita, dovranno promuovere gli opportuni provvedimenti, perché l'abitazione stessa sia risanata e le cause di insalubrità siano eliminate. Art. 141 Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti in dette abitazioni, o si rifiutino i proprietari ad introdurle nei loro stabili, sarà dal sindaco dichiarata la casa in tutto o in parte inabitabile e fatta chiudere a termini dell'art. 41 della legge sull'igiene e sanità pubblica. |
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